I dati che
ritrovate qua sotto arrivano dai Siti Istituzionali di Camera e Senato.
Al momento vi sono 2 proposte in atto che poi si sono costituite in
Testo Unico. Una è quella dell'Onorevole Piergiorgio Massidda
(Forza Italia) e l'altra è di Alfonso Pecorario Scanio (Verdi).
Iniziativa
Parlamentare: On. Piergiorgio Massidda (F. Italia)
Natura: ordinaria
Presentazione: Presentato in data 30 Maggio 2001;
annunciato nella seduta n.1 del 30 Maggio 2001
Classificazione TESEO:
ATTREZZATURE E INSEDIAMENTI TURISTICI, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
(Classificazione provvisoria)
Assegnazione: Assegnato alla 12^ Affari sociali in sede referente in
data 25 Luglio 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n.23 del 25
Luglio 2001.
Pareri della 1^ Affari costituzionali; 2^ Giustizia; 5^ Bilancio, tesoro
e programmazione; 6^ Finanze; 8^ Ambiente, territorio e lavori pubblici;
10^ Attivita' produttive, commercio e turismo.
RELAZIONE:
Onorevoli Colleghi! - L'Italia risulta essere
l'unica nazione in Europa a non avere una normativa sulla pratica del
naturismo. Il riconoscimento e la libertà di tanti nostri cittadini
o turisti stranieri che intendano trascorrere periodi di vacanza nel
nostro Paese secondo la pratica dell'attività naturista, sono
affidati alla presente proposta di legge.
Nato nel secolo scorso come movimento che intendeva opporsi all'inurbamento
caotico delle città, il naturismo implica una tendenza al ritorno
a modi di vita conformi il più possibile alla natura, rispetto
al quale la pratica del nudismo ha in comune lo scopo di favorire il
rispetto proprio, degli altri e dell'ambiente e non, come viene inteso
da troppa parte dell'opinione pubblica, una mera ribellione verso le
normative che vietano atteggiamenti osceni in luogo pubblico, peraltro
rispettate e condivise appieno da chi frequentemente pratica e partecipa
alle attività dei gruppi e delle organizzazioni naturistici.
Il naturismo, inoltre, si propone la difesa della salute psicofisica
e sociale attraverso l'utilizzo di alimenti e medicine naturali e la
pratica di attività fisica.
Le strutture allestite per il naturismo potranno dotarsi di ambiti da
adibire alle cure termali, una pratica prediletta e complementare all'interesse
storico e culturale per le città d'arte o per i parchi nazionali
e le oasi ambientaliste.
Pressante è, tutt'oggi, la richiesta, da parte di organizzazioni
naturistiche, di realizzare o gestire strutture per tale genere di pratica;
il numero dei naturisti in Europa è infatti calcolato intorno
ai 20 milioni di cittadini.
Altre organizzazioni, inoltre, attraverso società di gestione,
hanno iniziato i lavori per realizzare aree naturistiche, alcune delle
quali in grado di ospitare anche 2 mila persone, ma i lavori sono stati
sospesi proprio per la mancanza di una normativa in materia.
Per lo stesso motivo, diverse amministrazioni comunali si troverebbero
in forte imbarazzo di fronte a pressanti richieste di allestire in loco
un campo naturista.
Occorre considerare che il naturismo, anche in Italia, è in forte
espansione, e, di conseguenza, consentirne la pratica nel territorio
nazionale significherebbe creare occupazione ed accogliere numerosissimi
turisti stranieri che, al momento, frequentano i campi allestiti in
altre nazioni.
L'articolo 1 della presente proposta di legge riconosce e garantisce
il diritto dei cittadini alla pratica naturista in maniera libera, non
discriminatoria e in esclusive aree ben riconoscibili e delimitate.
Con l'articolo 2, comma 1, si prevede che le amministrazioni comunali
possano individuare le aree da destinare ai campi naturisti attraverso
un monitoraggio, al fine di verificare possibili richieste e darne immediata
informazione pubblica.
Il comma 2 prevede la denominazione delle aree prescelte quali aree
turistiche produttive.
Il comma 3 consente alle amministrazioni contermini di individuare territori
confinanti da destinare alla realizzazione di un'unica struttura.
Il comma 4 prevede l'applicazione della normativa vigente sulle concessioni,
per le aree costiere ed interne, di proprietà del demanio dello
Stato.
L'articolo 3, comma 1, impone che la realizzazione della struttura sia
a carico dell'organizzazione che si è aggiudicata la gestione
del campo naturista.
Il comma 2 impone che le attrezzature siano realizzate in conformità
con gli strumenti urbanistici vigenti nel comune ospitante.
Il comma 3 impone ai proprietari delle aree individuate per la realizzazione
di un campo naturista, di farne richiesta al comune anche se lo stesso
non abbia deliberato in merito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, fornendo
il nominativo di eventuali usufruttuari o gestori della struttura. L'amministrazione
deve dare risposta scritta, affermativa o negativa, comunque, motivata,
entro tre mesi.
L'articolo 4, comma 1, prevede la delimitazione dell'area individuata,
in accordo fra i comuni e i proprietari o gestori.
Il comma 2 impone ai comuni di provvedere, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge, ad emanare specifici regolamenti per
stabilire le modalità di assegnazione, i requisiti per la richiesta
di autorizzazione, i tempi di concessione e i criteri di segnalazione
degli spazi destinati alla pratica naturista, quando si tratti di terreni
comunali o di proprietà del demanio dello Stato.
Il comma 3 impone ai comuni di emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, specifici regolamenti recanti la disciplina
relativa alla segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista
qualora le uniche aree disponibili siano ubicate in terreni privati
e i cui proprietari o usufruttuari intendano allestire un campo.
Il comma 4 affida ai comuni il compito di operare i dovuti controlli
relativamente all'attività svolta, al regolare allestimento della
struttura sulla base delle leggi vigenti che regolamentano le strutture
turistiche (camping e altro) e, nel caso, revocare la concessione o
licenza.
L'articolo 5 stabilisce il libero accesso ai campi naturisti, nell'ambito
di modalità determinate dai gestori della struttura stessa.
PROPOSTA DI LEGGE
(Naturismo).
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto dei cittadini alla
pratica del naturismo.
2. Per naturismo si intende l'insieme delle pratiche di vita che, all'aria
aperta e a contatto diretto con la natura e con l'ambiente incontaminato,
utilizzano il nudismo quale fonte di sviluppo della salute, fisica e
mentale.
3. La pratica del naturismo è consentita in maniera libera e
non discriminatoria, esclusivamente in ambienti e spazi delimitati,
non visibili dall'esterno, accessibili a coloro che ne condividono la
pratica e la filosofia di vita, riconoscibili e segnalati sulla base
delle modalità previste dalla presente legge.
Art. 2.
(Identificazione delle aree).
1. I comuni, attraverso gli strumenti in loro possesso, quali i piani
urbanistici e le relative varianti, identificano all'interno del proprio
territorio le aree da destinare a campi naturisti, sulla base di un
monitoraggio da effettuare al fine di verificare possibili richieste
da parte di organizzazioni, associazioni o società interessate
a progettare e a gestire la struttura. Dopo aver identificato lo spazio,
il comune deve rendere pubblica l'informazione relativa alla sua disponibilità.
2. Le aree destinate alla pratica naturistica sono definite aree turistiche
produttive.
3. E' consentito che amministrazioni locali contermini, di comune accordo,
individuino territori confinanti, da destinare alla realizzazione di
un'unica struttura per la pratica del naturismo.
4. Ai fini della realizzazione di strutture per la pratica del naturismo,
alle aree costiere ed interne, di proprietà del demanio dello
Stato, si applica la normativa vigente sulle concessioni.
Art. 3.
(Attrezzature delle aree).
1. La realizzazione delle strutture di cui all'articolo 2 è a
carico dell'organizzazione che si è aggiudicata la gestione del
campo naturista e che può usufruire dei finanziamenti o contributi
previsti dalla normativa vigente.
2. La realizzazione delle attrezzature di servizio, previste nel progetto,
deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
3. I proprietari di aree possono chiedere all'amministrazione comunale
competente l'autorizzazione per la realizzazione degli spazi da adibire
a campo naturista anche nel caso che il comune non abbia previsto tale
realizzazione nella pianificazione territoriale, indicando gli eventuali
usufruttuari della struttura o i gestori e fornendo copia del regolamento
sulle modalità di accesso e sulle attività da praticare
all'interno della struttura. L'amministrazione, entro tre mesi dal ricevimento
della richiesta, invia risposta scritta e motivata, sia in caso di accoglimento
sia in caso di diniego della stessa.
Art. 4.
(Delimitazione delle aree).
1. I proprietari o i gestori delle aree, di intesa con i comuni, provvedono
alla delimitazione delle aree in cui realizzare il campo per la pratica
naturista, mediante idonee tabelle.
2. Nel caso si tratti di terreni comunali o demaniali, l'amministrazione
comunale provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad emanare specifici regolamenti per stabilire le modalità
di assegnazione, i requisiti necessari per inoltrare la richiesta di
autorizzazione, i tempi di concessione e i criteri di segnalazione degli
spazi destinati alla pratica naturista.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'amministrazione comunale
emana un regolamento recante la disciplina relativa alla segnalazione
degli spazi destinati alla pratica naturista qualora le aree disponibili
siano ubicate in terreni privati i cui proprietari o usufruttuari intendano
allestire una struttura adibita a tale pratica.
4. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta,
il regolare allestimento della struttura in base alle leggi vigenti
che regolamentano le strutture turistiche e, in caso di riscontro negativo,
revocano la concessione o la licenza.
Art. 5.
(Accesso ai campi naturisti).
1. L'accesso ai campi naturisti è libero, nell'ambito di modalità
determinate dai gestori della struttura stessa.
2da Iniziativa
Parlamentare: On. Alfonso Pecoraro Scanio (Misto,
verdi-l'Ulivo)
Natura: ordinaria
Presentazione: Presentato in data 21 Giugno
2001; annunciato nella seduta n.7 del 27 Giugno 2001
Classificazione TESEO:
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
(Classificazione provvisoria)
La
proposta di legge di Pecoraro Scanio e dell'Onorevole Massidda diventano
testo Unico. Pertanto la proposta ora è unica. Attendiamo speranzosi
in un riconoscimento e in una definizione precisa da parte del Legislatore:
firmato
il webmaster di: NATURISMOITALIANO.TK
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